Ottima disamina,rende chiara la situazione attuale dell' operaio ...pochissimo potere di contrattazione...quasi da spalle al muro..
Referendum 2025: una responsabilità in più
- Home
- Referendum 2025: una responsabilità in più

Referendum 2025: una responsabilità in più
«Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.”?»
Il quesito chiede l’abrogazione della norma che esclude la responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per gli infortuni sul lavoro derivanti da rischi specifici dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
Attualmente, per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Queste disposizioni non si applicano al committente se l’infortunio è legato a un rischio specifico proprio dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice.
Ad oggi, sono a 500mila, in Italia, le denunce annuali di infortunio sul lavoro con quasi 1000 morti all’anno (~3 lavoratori al giorno). Gran parte di essi potrebbe essere ridotto estendendo il principio della responsabilità solidale per la sicurezza del lavoratore all’impresa appaltante: in questo modo, infatti, si scoraggia il ricorso ad appaltatori privi di solidità finanziaria, spesso non in regola con le norme antinfortunistiche. Perciò, abrogare le norme in essere ed estendere la responsabilità dell’imprenditore committente significa garantire maggiore sicurezza sul lavoro.
Votando SI
Modifichiamo le norme attuali che impediscono in caso di infortunio negli appalti di estendere la responsabilità all’impresa appaltante.
Votando Si
- Share