Il senso di piacere per il demanio

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Il senso di piacere per il demanio

Lo riportano ormai tutti i giornali nazionali: i Comuni vorrebbero restituire il mare ai loro cittadini. Ha fatto scalpore il sindaco di Bacoli, provincia di Napoli, sul Golfo di Gaeta, il giovane Josi Gerardo Della Ragione annunciando ufficialmente che il suo Comune l’anno prossimo vuole arrivare all’81 per cento di spiagge libere. Come in Francia, meno che in Spagna e Portogallo. Né le ha mandate a dire a quel titolare di stabilimento balneare che prima ha dato della “pezzente” a una bagnante non sua cliente che chiedeva di usare il bagno della struttura. Poi ha accusato lui di essere il “sindaco dei pezzenti” proprio per l’intenzione di ampliare le spiagge libere. «Hai ragione, amo i pezzenti» ha risposto su Facebook, aggiungendo che il tempo dei «prenditori senza scrupoli» e degli «abusivi storici» era finito e stava per iniziare un tempo nuovo in cui le spiagge saranno di tutti.

Altri Comuni sono su questa linea, un esempio per tutti Spotorno, nel savonese, il cui Sindaco Mattia Fiorini ha dichiarato di voler rivoluzionare l’offerta di mare cittadino portando al 40 per cento la percentuale di spiagge libere, come prevede la legge regionale ligure. A oggi, da loro, la spiaggia libera è al 3 per cento e quella attrezzata al 15.

Al di là di leggi nazionali ed europee, si sta facendo strada l’idea che i beni di tutti devono rimanere disponibili per tutti. Quel turbo-liberismo all’americana che ha trovato in Italia il terreno più fertile d’Europa, intrecciandosi e abbracciandosi con la malavita locale, burocrazie inefficienti e dispersive, imprese foraggiate da una politica auto referenziale, sta forse trovando una resistenza attiva.

Manca probabilmente un serio approfondimento da parte delle Istituzioni locali e Nazionali del valore dei beni demaniali. Il demanio ha un punto di partenza nell’art. 822 del Codice civile che così recita:
Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale.

Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d’interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.

Ma ancora più importante è l’art. 823 c.c.: i beni demaniali sono, in linea generale, inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge.
Questa è la vera forza dell’istituto perché demanio non significa semplicemente: “questo bene appartiene allo Stato”, ma qualcosa di più vicino a: “questo bene è affidato allo Stato perché la sua natura e la sua funzione richiedono una particolare protezione nell’interesse pubblico”.

Per un territorio costiero come il Salento, l’esempio più immediato è proprio il demanio marittimo. La spiaggia non è una proprietà privata dello Stato paragonabile a un appartamento che lo Stato possiede e potrebbe decidere semplicemente di vendere. È un bene assoggettato a un regime speciale per cui lo Stato può consentirne usi particolari attraverso una concessione. Ma concessione e proprietà sono concetti radicalmente diversi.  Il concessionario di uno stabilimento balneare, per esempio, non diventa proprietario della spiaggia: ottiene il diritto di utilizzarne una determinata parte, per un certo periodo e alle condizioni stabilite dall’amministrazione. Alla base rimane la natura pubblica del bene.

Va precisato che giuridicamente non è del tutto corretto dire che un bene demaniale sia “proprietà di tutti i cittadini” come se ciascuno ne possedesse una minuscola quota. Il titolare giuridico è lo Stato o l’ente pubblico territoriale competente. Ma politicamente e costituzionalmente l’espressione “bene di tutti” coglie qualcosa di essenziale: il regime demaniale serve a impedire che determinati beni indispensabili alla vita collettiva vengano assimilati senza limiti alle normali merci.

E c’è una distinzione ulteriore: non tutti i beni pubblici sono demaniali. Esiste anche il patrimonio indisponibile dello Stato e degli enti pubblici, disciplinato principalmente dall’art. 826 c.c., oltre al patrimonio disponibile. Quindi “pubblico” è una categoria più ampia di “demaniale”.

La Costituzione del 1948 offre poi una cornice ancora più interessante. L’articolo 42 afferma: “La proprietà è pubblica o privata” e riconosce la proprietà privata determinandone però limiti e modalità affinché ne sia assicurata la funzione sociale. Sono importanti anche l’art. 9, oggi esplicitamente rivolto alla tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, e l’art. 41, che stabilisce che l’iniziativa economica privata non possa svolgersi in contrasto, fra l’altro, con utilità sociale, salute e ambiente. Emerge dunque una concezione che va oltre il semplice “chi è il proprietario?”. La domanda diventa: a quale interesse deve servire un determinato bene?

Ora, riportate tutte queste informazioni sul caso di Tricase Porto e datevi delle risposte, possibilmente legate alle leggi attuali e agli usi civici e collettivi che i beni possono assumere per il bene di tutti noi. Ecco perché parlare di “piscina naturale di comunità” non è blasfemia.

14 agosto 2026                                                                                                               alfredo de giuseppe

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Redazione

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  1. grazie Rosy,sei una lettrice veramente attenta e perspicace. complimenti....a nome di tutta la redazione di Querce.news